Il cd. accesso agli atti impossibile
Il Consiglio di Stato ha affermato che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli artt. 22 ss. l. 241/1990, presuppone l’esistenza e la disponibilità del documento presso la P.A. Pertanto, non può essere riconosciuto quando i documenti richiesti non esistano o non siano detenuti dalla P.A., configurandosi in tal caso un’ipotesi di cd. accesso impossibile. L’esistenza del documento costituisce un elemento costitutivo del diritto di accesso e la P.A. non può essere onerata dell’esibizione di atti inesistenti, in applicazione del principio ad impossibilia nemo tenetur.
È inammissibile la reiterazione di un’istanza di accesso documentale che, in assenza di nuovi elementi di fatto o di una diversa prospettazione dell’interesse, si risolve in una riproposizione della precedente richiesta, gravando sul richiedente l’onere di dimostrare, anche in via indiziaria ma non meramente congetturale, l’esistenza dei documenti richiesti.
La finalità difensiva dell’istanza di accesso documentale, pur potendo giustificare l’interesse conoscitivo del richiedente anche in funzione dell’instaurazione di un giudizio, non consente il riconoscimento del diritto di accesso in assenza dei presupposti oggettivi, e segnatamente quando i documenti richiesti non esistano o non siano detenuti dalla P.A.
Nel caso di specie, l’oggetto del contendere non era l’omessa ostensione di parte dei documenti indicati dal ricorrente, bensì l’inesistenza di documenti ulteriori rispetto a quelli già trasmessi allo stesso, con conseguente irrilevanza delle finalità poste a base dell’istanza di accesso.
Post di Alberto Antico – avvocato

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