Fotovoltaico e PAS: seminario del Comune di Spinea – le domande che verranno esaminate
Il Comune di Spinea ha organizzato un seminario su fotovoltaico e PAS venerdì 9 ottobre 2026 dalle 9.30 alle 13.30.
Weninar 9-10-26 - Le domande a cui cercheremo di dare risposta
Relatori: avv. Domenico Chinello, avv. Luca Donà e avv. Alessandro Veronese
Coordinatore scientifico: arch. Fiorenza Dal Zotto

Lex specielus derogat legi generali…principio amministrativo urbanistico
Art. 7
Attività libera
1. La realizzazione degli interventi di cui all’allegato A non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche, fermo restando quanto previsto ((…)) ai commi 2, 4, 5 e 8 del presente articolo, nonché la presentazione del modello unico di cui al comma 10 e quanto prescritto da specifiche norme di settore.
Decreto legislativo del 25/11/2024 n. 190
Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26,
commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12/12/2024
Articolo 14
Art. 14 Disposizioni di coordinamento
Articolo 14 –
Art. 14 Disposizioni di coordinamento
In vigore dal 19/04/2026
Modificato da: Decreto-legge del 20/02/2026 n. 21 Articolo 7
10. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia , di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’ articolo 1 , dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis. Fermo restando quanto previsto al capo VI del titolo IV, per la costruzione e l’esercizio degli impianti relativi
alla produzione di energia da fonti rinnovabili si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25
novembre 2024, n. 190 . Gli interventi edilizi di cui all’ articolo 4, comma 1, lettera f-ter), del medesimo
decreto legislativo n. 190 del 2024 , rimangono soggetti alle disposizioni di cui al presente testo unico.;
a-bis) all’ articolo 6 , il comma 1-bis è abrogato;
In risposta al webinar:
CILA o SCIA edilizia: quando necessarie, si presentano insieme alla PAS, secondo l’art. 8, comma 4, lettera b-bis).
Permesso di costruire: deve essere acquisito prima della presentazione della PAS, nei casi previsti dal comma 12-bis.
Nessun intervento edilizio soggetto a titolo: non si presenta una CILA o una SCIA soltanto perché si sta realizzando un impianto FER.
Il fatto che esista un procedimento PAS non significa che ogni impianto debba avere anche un titolo edilizio autonomo. La disciplina vigente richiede di verificare quali opere edilizie siano effettivamente previste e quale regime si applichi a ciascuna.
Per approfondire, consultare il testo dell’art. 7 del D.Lgs. 178/2025, che modifica l’art. 8 del D.Lgs. 190/2024 e la relativa relazione parlamentare del Senato, che spiega espressamente il coordinamento tra PAS e CILA/SCIA.
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