La P.A. non è tenuta a rispondere alle istanze di annullamento d’ufficio (neanche per le segnalazioni di falsi risalenti nel tempo)

15 Set 2026
15 Settembre 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che il potere di autotutela è ampiamente discrezionale nell’apprezzamento dell’interesse pubblico che può imporne l’esercizio e, pertanto, non coercibile, al punto che la P.A. non ha neanche l’obbligo di rispondere a eventuali istanze con cui il privato ne solleciti l’esercizio. Non può configurarsi, pertanto, alcun obbligo per la P.A. di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo, data la natura officiosa e ampiamente discrezionale del potere di autotutela, rimesso alla più ampia valutazione di merito della P.A., e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere.

Post di Alberto Antico – avvocato

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