La P.A. non è tenuta a rispondere alle istanze di annullamento d’ufficio (neanche per le segnalazioni di falsi risalenti nel tempo)
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che il potere di autotutela è ampiamente discrezionale nell’apprezzamento dell’interesse pubblico che può imporne l’esercizio e, pertanto, non coercibile, al punto che la P.A. non ha neanche l’obbligo di rispondere a eventuali istanze con cui il privato ne solleciti l’esercizio. Non può configurarsi, pertanto, alcun obbligo per la P.A. di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo, data la natura officiosa e ampiamente discrezionale del potere di autotutela, rimesso alla più ampia valutazione di merito della P.A., e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere.
Post di Alberto Antico – avvocato

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