La sanatoria ex art. 36 T.U. edilizia, dal punto di vista del Giudice penale: non esiste l’autorizzazione sismica postuma
La Corte di cassazione penale ha affermato che la sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 è inconfigurabile non solo in aree vincolate paesaggisticamente - per la mancata previsione di un’autorizzazione paesaggistica in sanatoria e quindi sopravvenuta - ma anche in zone di rilevanza sismica.
La cd. doppia conformità richiesta dalla norma citata è da ritenersi esclusa nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell’autorizzazione sismica. Tale principio deve essere esteso alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, realizzate in violazione dell’art. 64, co. 2, 3 e 4 e dell’art. 65 d.P.R. cit. L’ordinamento vigente non ammette l’istituto della sanatoria sismica postuma, stante la natura fondamentale del controllo preventivo ex artt. 94 e 98 d.P.R. cit.
Più in generale, la cd. doppia conformità deve riguardare non solo la disciplina urbanistica, ma anche quella edilizia. Quest’ultima è composta dall’insieme delle norme tecniche comprese nella Parte II del d.P.R. 380/2001, di quelle contenute nei regolamenti edilizi comunali di cui all’art. 4 d.P.R. cit. (che disciplinano, a loro volta, le modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi) nonché delle norme di fonte primaria e/o secondaria che regolamentano, con efficacia cogente, l’attività costruttiva condizionando il rilascio del permesso di costruire (art. 12 d.P.R. cit.), imponendo l’acquisizione, in fase istruttoria, non solo dei “documenti previsti dalla parte II” del d.P.R. cit., ma anche della dichiarazione del progettista abilitato “che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normativa di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative all'efficienza energetica” (art. 20, co. 1 d.P.R. cit.).
In caso di opere abusive in rapporto non solo a profili sismici, ma anche a quelli edilizi e urbanistici, l’assenza “ontologica” di doppia conformità in relazione al settore della disciplina anti-sismica determina non solo l’inconfigurabilità della sanatoria ex art. 36 d.P.R. cit., ma anche la necessaria operatività della demolizione ex art. 31 d.P.R. cit., senza che la peculiare, circoscritta e settoriale disciplina ex art. 98 d.P.R. cit., della demolizione inerente al profilo sismico, possa porre nel nulla la suddetta disposizione di demolizione, che il giudice deve adottare ai sensi degli artt. 31 e 44 d.P.R. cit.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici

Rimane da chiarire se la stessa limitazione trovi applicazione anche agli interventi realizzati nelle zone sismiche classificate E3, per i quali è previsto l’obbligo di deposito presso il Comune, ora sostituito dal preavviso e dalla denuncia dei lavori in zona sismica.
Il dubbio deriva anche dal riferimento, nel testo, all’“autorizzazione sismica postuma” e, nel prosieguo, alle “zone di rilevanza sismica”. In Veneto, infatti, l’intero territorio regionale è considerato a rilevanza sismica.
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