Ordine di demolizione tardivo e affidamento: il tempo trascorso non sana l’abuso edilizio

09 Ott 2026
9 Ottobre 2026

Il decorso di molti anni dalla realizzazione di un’opera abusiva non impedisce al Comune di adottare l’ordine di demolizione e, di regola, non impone una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico alla rimozione. L’interesse pubblico è già insito nel ripristino della legalità urbanistico-edilizia violata.

Il principio è stato ribadito dal TAR Marche, che ha escluso la formazione di un affidamento legittimo del proprietario sulla conservazione di manufatti privi di titolo edilizio.

Il tempo trascorso tra la realizzazione dell’opera e l’adozione dell’ordinanza non determina, da solo, l’illegittimità del provvedimento. La permanenza dell’opera abusiva mantiene attuale la lesione dell’interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che la mera inerzia dell’Amministrazione non rende legittimo ciò che è stato realizzato sine titulo e non crea, in capo al proprietario, un affidamento giuridicamente tutelabile (Consiglio di Stato, sentenza n. 1298 del 2024).

Il tempo può assumere rilievo diverso quando l’affidamento derivi da specifici atti o comportamenti amministrativi favorevoli, idonei a generare un’aspettativa qualificata. Non è invece sufficiente il semplice silenzio o la mancata tempestiva adozione della misura repressiva.

Ricordiamo, peraltro, quanto previsto dal comma 4 dell'art. 34 ter del DPR 380 del 2001 (articolo introdotto dal decreto-legge n. 69 del 2024 convertito dalla legge n. 105 del 2024), che disciplina casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo, prevedendo un caso particolare di affidamento del privato: "4. Le parziali difformità, realizzate durante l'esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi  dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggette, in deroga a quanto previsto dall'art. 34, alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-bis".

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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