Chiarimenti rispetto al bando di gara. L’anomalia dell’offerta nelle concessioni di servizi
Il Consiglio di Stato ha affermato che alla lex specialis di gara si applicano le norme sull’interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362-1371 c.c. e, fra queste, in via prioritaria, il criterio dell’interpretazione letterale, con la conseguenza che, ove la clausola disciplinante l’attribuzione del punteggio all’offerta economica definisca gli elementi di calcolo in termini di «rialzo percentuale dell’offerta», il punteggio deve essere attribuito sulla base della sola eccedenza rispetto alla base d’asta, e non dell’offerta nella sua globalità inclusiva della base d’asta.
I chiarimenti resi dalla stazione appaltante nel corso della procedura non possono modificare, integrare o innovare le previsioni della lex specialis, ma valgono unicamente a fornirne l’interpretazione, con la conseguenza che è inammissibile, e privo di effetto sull’attribuzione dei punteggi, il chiarimento che contraddica il tenore testuale della clausola di gara.
Nelle concessioni di servizi, la verifica di anomalia dell’offerta, avendo ad oggetto dati di natura essenzialmente previsionale connessi all’accollo del rischio operativo in capo al concessionario, assume connotazioni ancora più discrezionali e flessibili rispetto a quella propria degli appalti, di talché il relativo giudizio è sindacabile in sede di legittimità soltanto per evidenti errori di fatto o macroscopica irragionevolezza.
Post di Alberto Antico – avvocato

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