Gli impianti fotovoltaici sono esentati dal contributo di costruzione? Qualche dubbio sul tema

15 Ott 2026
15 Ottobre 2026

L'articolo 16 del DPR 380 del 2001 disciplina il contributo per il rilascio del permesso di costruire e l'articolo 17, comma 3 aggiunge che:  "3. Il contributo di costruzione non è dovuto: ...e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela dell’assetto idrogeologico, artistico-storica e ambientale".

Gli impianti fotovoltaici sono di due tipi: alcuni sono piccoli e destinati prevalentemente all'autoconsumo, mentre altri sono più o meno grandi e servono per produrre un bene (energia elettrica) per venderlo e guadagnare. Nel secondo caso è una attività imprenditoriale.

Allora ci si è chiesto se l'esenzione dell'articolo 17, comma 3, riguardi tutti gli impianti fotovoltaici o solo quelli destinati all'autoconsumo.

L'intenzione del legislatore in verità sembrerebbe essere quella di favorire tali impianti, senza distinguere tra i vari tipi di impianto.

In materia ci sono pochissime pronunzie e due sentenze del TAR Lazio hanno ritenuto irrilevante la distinzione tra autoconsumo e vendita dell’energia e hanno riconosciuto l’esenzione integrale per tutti gli impianti, sia per gli oneri di urbanizzazione sia per il costo di costruzione, sulla base dell’art. 17, comma 3, lett. e), del D.P.R. n. 380/2001 (TAR Lazio, Roma, sentenza n. 1590 del 2019 e TAR Lazio, Roma, sentenza n. 1587 del 2019).

Tra l'altro, di regola gli impianti fotovoltaici non vengono realizzati previo rilascio di un permesso di costruire.

Perchè allora può nascere un dubbio? Perchè l'articolo 17, comma 3, lettera e) sopra riportato parla di impianti realizzati nel rispetto delle norme urbanistiche, mentre spesso gli impianti vengono realizzati in zone agricole, diventate idonee per legge, e gli impianti fotovoltaici non sarebbero conformi alle norme urbanistiche comunali, perlomeno a quelle vigente prima del rilascio del titolo necessario per realizzare l'impianto. 

Se non ci fosse l'esenzione dell'articolo 17, comma 3, lett. e), agli impianti fotovoltaici non destinati all'autoconsumo sembrerebbe applicabile l'art. 19, comma 1, del DPR 380 del 2001, recante "Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza": 1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell’articolo 16, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva".

In ogni caso l’esenzione, ove riconosciuta, copre l’impianto fotovoltaico in senso proprio e le sole opere che ne costituiscano componenti necessarie e inscindibili. Non copre invece opere autonome, ulteriori o dotate di una distinta rilevanza edilizia e urbanistica.

In linea di massima le opere che dovrebbero essere coperte dall'esenzione, se dovuta, sono le seguenti:

  • i pannelli e le strutture direttamente destinate alla conversione dell’energia solare;
  • le cabine elettriche e gli apparati strettamente indispensabili alla trasformazione o all’immissione in rete;
  • gli edifici destinati a uffici, guardiania, deposito, manutenzione o controllo;
  • le strade interne e le piazzole stabilizzate o impermeabilizzate;
  • le opere di recinzione e sistemazione permanente del terreno;
  • gli interventi di sbancamento, livellamento e modifica della morfologia dei luoghi;
  • le opere di urbanizzazione primaria;
  • le opere di connessione esterne all’area dell’impianto;
  • eventuali locali tecnici, sistemi di accumulo autonomi o manufatti destinati anche ad altre funzioni.

Post di Dario Meneguzzo

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