Il potere di imporre prescrizioni in sede di VIA
Nel caso di specie, un’azienda di lavorazione delle carni avanzava un’istanza di VIA per potersi ampliare. La Provincia archiviava l’istanza, per mancanza di uno stabile collegamento con la fognatura. L’azienda eccepiva che sarebbe bastato rilasciare una VIA favorevole con prescrizione.
Il TAR Veneto ha concordato con la Provincia.
La P.A., pur disponendo in sede di VIA dell’ampio potere discrezionale di imporre prescrizioni a tutela dei beni incisi dall’intervento proposto, non ha titolo per sostituirsi al proponente nella progettazione di elementi strutturali ed essenziali.
Diversamente, l’azione amministrativa si porrebbe in contrasto con la natura e con la tipicità del provvedimento di VIA, come definito dall’art. 5, co. 1, lett. b d.lgs. 152/2006.
Post di Alberto Antico – avvocato

La parte finale penso che voglia dire o meglio significa che, se l’amministrazione potesse utilizzare le prescrizioni per colmare qualsiasi lacuna essenziale del progetto, la VIA finirebbe per diventare uno strumento diverso da quello previsto dalla legge.
Il passaggio è: perché la mancanza di un collegamento stabile alla fognatura potesse incidere sulla valutazione ambientale dell’ampliamento?
La Provincia avrebbe potuto, approvare un progetto che non aveva ancora risolto un elemento fondamentale del sistema di gestione degli scarichi?
E qui lo studio legale diceva: l’azienda doveva presentare un progetto che contemplasse già tale soluzione, mentre all’amministrazione spettava valutarne gli effetti ambientali, non progettare al suo posto l’infrastruttura mancante.
Il punto è:
– Se il progetto è già definito e occorre imporre una misura per contenere un impatto ambientale, la VIA può prevedere una prescrizione.
-Se manca un elemento essenziale del progetto, la cui realizzazione richiede ulteriori scelte progettuali e verifiche di fattibilità, l’amministrazione non può necessariamente risolvere il problema rinviandolo a una prescrizione.
Da come ho capito, nel caso concreto, il nuovo collegamento costituiva una condizione infrastrutturale essenziale, già richiesta nella precedente procedura VAS.
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