Il “fosso” e il vincolo paesaggistico fluviale
Il TAR Marche ha chiarito che, ai fini dell’applicazione del vincolo paesaggistico previsto per i fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, la denominazione utilizzata per individuare il corso d’acqua non è determinante.
Il fatto che un corpo idrico sia indicato come “fosso”, anziché come “fiume” o “torrente”, non esclude automaticamente la sua riconducibilità ai corsi d’acqua tutelati. L’accertamento deve essere compiuto sulla base degli elementi oggettivi disponibili, tra cui la cartografia regionale delle acque pubbliche.
Nel caso esaminato, la ricorrente aveva inizialmente riconosciuto l’esistenza del vincolo, presentando un’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica. Il TAR ha quindi ritenuto non sufficiente la successiva contestazione, non supportata da una prova contraria idonea a dimostrare l’erroneità della cartografia regionale.
Il principio resta attuale. La disciplina del vincolo paesaggistico fluviale continua a trovare il proprio riferimento nell’art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004. La disciplina sopravvenuta sulle procedure per gli impianti da fonti rinnovabili non elimina, in presenza del vincolo, la necessità di verificare il regime autorizzatorio paesaggistico concretamente applicabile.
Post di Dario Meneguzzo – avvocato

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