Gli impianti agrivoltaici, tra normativa regionale e statale
Il Consiglio di Stato ha affermato che, in materia di impianti agrivoltaici, le Regioni non possono subordinare il rilascio del titolo abilitativo al possesso, da parte del proponente, di requisiti soggettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dai principi fondamentali della materia rinvenibili nella normativa statale. Quest’ultima, pur presupponendo la compresenza della produzione energetica e dell’attività agricola sul medesimo sito, non richiede che entrambe siano esercitate dal titolare dell’impianto, potendo l’attività agricola essere demandata a operatori terzi sulla base di rapporti contrattuali. La fissazione, in via generale e astratta, di requisiti soggettivi che impediscano a determinate categorie di operatori di accedere al settore dell’agrivoltaico travalica, pertanto, le esigenze di governo del territorio regionale e invade le competenze statali, ponendosi altresì in contrasto con il principio fondamentale della massima diffusione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile.
Post di Alberto Antico – avvocato

Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!