Cosa può fare il Comune se la CILA è incompleta o illegittima: si applicano le regole della SCIA?
Dalle pronunzie giurisprudenziali si evince che la CILA non può essere trattata come una SCIA, ma non vengono fornite indicazioni chiare e precise su cosa può/deve fare il Comune quando una CILA è irregolare o illegittima.
La regola di base è che il Comune non deve né “accettare” né “rigettare” la CILA con un provvedimento di assenso o di diniego, perché la CILA non costituisce un titolo abilitativo provvedimentale.
Tuttavia, ciò non significa che l’intervento sia sottratto ai controlli: ma a quali controlli e in quale momento?
Alla luce della giurisprudenza recente, in via prudenziale e indicativa la situazione potrebbe essere così sintetizzata:
| Situazione | Potere del Comune |
| Opera realizzabile con CILA e conforme alla normativa, ma la CILA presenta una mera carenza o irregolarità documentale | Non può adottare un diniego o un’inibitoria come per la SCIA, ma è incerto cosa possa fare (forse semplicemente segnalare la carenza) |
| Intervento non riconducibile alla CILA perché richiede una SCIA o un permesso di costruire | Può dichiarare l’inefficacia della CILA per carenza di titolo idoneo e, se vengono iniziati i lavori, adottare i provvedimenti repressivi propri dell’abuso per mancanza del titolo |
| Se i lavori indicati nella CILA sono in contrasto con strumenti urbanistici, regolamento edilizio o altra normativa edilizia | Non può inibirli in via preventiva, come se fosse una SCIA, ma, solo una volta che i lavori siano iniziati, può ordinare la sospensione dei lavori e poi adottare il provvedimento repressivo appropriato (a seconda del tipo di lavori in corso).
A mio personale parere, peraltro, il Comune potrebbe anche avvisare in via preventiva che i lavori oggetto della SCIA appaiono in contrasto con la normativa, con la precisazione però che si tratta di "una segnalazione collaborativa priva di valore provvedimentale". |
| Lavori in astratto realizzabili con SCIA, ma eseguiti in mancanza della comunicazione asseverata | Si applica la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 6-bis, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001, pari a 1.000 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente durante l’esecuzione dei lavori |
Sottolineo che lo schema è un tentativo di orientarsi tra le poche pronunzie giurisprudenziali in materia.
L’art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001 prevede che gli interventi non riconducibili all’edilizia libera, al permesso di costruire o alla SCIA siano realizzabili previa comunicazione di inizio lavori asseverata. La stessa disposizione, tuttavia, fa espressamente salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, oltre alle normative antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, energetiche, paesaggistiche e relative al rischio idrogeologico. Il tecnico assevera inoltre la conformità dei lavori agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi e l’assenza di interessamento delle parti strutturali dell’edificio (art. 6-bis d.P.R. n. 380/2001).
Il Comune, dunque, non può considerare la CILA come una domanda soggetta a un procedimento autorizzatorio. Non vi è una fase nella quale l’amministrazione debba pronunciarsi con un “accoglimento” o un “diniego”. È precisamente questo il profilo che differenzia la CILA dalla SCIA. Per la SCIA l’art. 19 della legge n. 241/1990 prevede espressamente che, in caso di carenza dei requisiti e dei presupposti, l’amministrazione possa adottare, entro il termine previsto, un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell’attività, di rimozione degli effetti dannosi o, quando possibile, di conformazione dell’attività; in materia edilizia il termine ordinario è ridotto a trenta giorni (art. 19 legge n. 241/1990). Per la CILA una disciplina analoga non è prevista.
Ne deriva che, in linea generale, il Comune non dovrebbe adottare atti denominati “diniego della CILA”, “non accoglimento della CILA”, “irricevibilità della CILA” o “sospensione della CILA” intendendo con ciò impedire l’attività mediante il medesimo schema dell’art. 19 della legge n. 241/1990. La giurisprudenza ha più volte affermato che la CILA ha natura essenzialmente informativa e che l’amministrazione non dispone, per essa, di un potere sistematico di controllo inibitorio modellato su quello previsto per la SCIA. In questo senso, il TAR Veneto ha annullato un provvedimento comunale di “non accoglimento” di una CILA, chiarendo che i poteri sanzionatori e repressivi sono cosa diversa dai poteri inibitori propri della SCIA (TAR Veneto, Venezia, sentenza n. 1277 del 2024).
La conclusione, però, non è che il Comune debba restare inerte. L’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 attribuisce al dirigente o al responsabile dell’ufficio comunale il compito di vigilare sull’attività urbanistico-edilizia e di assicurarne la conformità alle norme di legge e regolamentari, agli strumenti urbanistici e ai titoli abilitativi. Quando sia constatata l’inosservanza delle norme o delle prescrizioni urbanistiche, il Comune può ordinare l’immediata sospensione dei lavori; tale sospensione ha natura interinale e deve essere seguita dai provvedimenti definitivi entro il termine previsto dalla disposizione (art. 27 d.P.R. n. 380/2001).
La sospensione, quindi, dovrebbe essere riferita ai lavori e all’attività edilizia abusiva, non alla CILA intesa come se fosse un titolo amministrativo da sospendere. Dopo la sospensione il Comune deve qualificare l’illecito e adottare il provvedimento corrispondente: ad esempio, un ordine di demolizione o di ripristino nei casi di interventi eseguiti in assenza del titolo necessario o in totale difformità, oppure la diversa sanzione prevista per la specifica categoria di abuso. Se si tratta di opere riconducibili a interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, trova applicazione il regime dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (art. 31 d.P.R. n. 380/2001); per gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza o in totale difformità dal permesso, opera invece la disciplina dell’art. 33 (art. 33 d.P.R. n. 380/2001).
Il punto centrale è dunque verificare se il contrasto con la normativa sia soltanto formale oppure sostanziale.
Se, per esempio, la CILA riguarda un intervento astrattamente riconducibile alla manutenzione straordinaria “leggera”, ma presenta una relazione incompleta, un elaborato non corretto o una documentazione contraddittoria, ciò non consente automaticamente al Comune di adottare un provvedimento inibitorio analogo a quello previsto per la SCIA. Occorre accertare se i lavori effettivamente eseguiti siano conformi al paradigma della CILA. Il TAR Brescia ha sottolineato che l’amministrazione non può sospendere l’efficacia della CILA per mere irregolarità procedimentali o documentali, in assenza di un abuso edilizio sostanziale, fermo restando il potere di intervenire quando i lavori richiedano in realtà un titolo diverso o violino la disciplina urbanistico-edilizia (TAR Lombardia, Brescia, sentenza n. 1012 del 2025).
Diverso è il caso in cui la CILA sia stata utilizzata per realizzare opere che, per consistenza o caratteristiche, richiedevano una SCIA o un permesso di costruire, oppure per opere vietate dallo strumento urbanistico. In questa situazione la CILA non è semplicemente “irregolare”: è inidonea a legittimare l’intervento. Il Comune deve allora considerare l’opera priva del titolo effettivamente necessario e può attivare i poteri repressivi previsti dal d.P.R. n. 380/2001.
Sul punto, l’orientamento più recente del Consiglio di Stato ammette che il Comune possa anche dichiarare l’inefficacia della CILA, purché tale dichiarazione non venga intesa come esercizio del potere inibitorio previsto per la SCIA, ma come accertamento dell’inidoneità della comunicazione a legittimare un intervento abusivo, adottato nell’esercizio dei poteri di vigilanza edilizia. Il Consiglio di Stato ha precisato che, quando la CILA viene utilizzata per interventi che richiederebbero una SCIA o un permesso di costruire, oppure comunque in violazione della normativa urbanistico-edilizia, operano gli ordinari poteri repressivi e sanzionatori dell’abuso, senza applicazione dei termini e del procedimento previsti per il controllo della SCIA (Consiglio di Stato, sentenza n. 6322 del 2025).
La stessa impostazione è stata recentemente ribadita dal TAR Campania, che ha distinto tra:
- l’inibizione della CILA come se fosse una SCIA, non prevista dall’art. 6-bis; e
- il rilievo dell’inefficacia della CILA, quale atto privo di idoneità a legittimare lavori abusivi, funzionale all’adozione della sospensione dei lavori e dei successivi provvedimenti repressivi ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 (TAR Campania, Napoli, sentenza n. 1674 del 2026).
Come ho scritto nello schema, a mio parere il Comune non farebbe un atto illegittimo se, di fronte a una CILA incompleta o che appaia illegittima segnalasse il problema al presentatore, con una "segnalazione collaborativa priva di valore provvedimentale": va evidenzio che si tratta di una soluzione pratica di buon senso, che non trova alcun supporto nelle sentenze.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato

La norma statale è sicuramente carente.
Varrebbe la pena di esaminare la fattibilità costituzionale di una norma regionale che disciplini il procedimento della C.I.L.A. ?
Sempre ricordando che le vie dell’inferno sono lastricate di semplificazioni ….
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