Inquinamento acustico e poteri regolamentari del Comune
Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità della sospensione temporanea dell’attività di somministrazione prevista da un regolamento di polizia urbana comunale, in caso di reiterata violazione del divieto di installazione all’esterno dei locali di dispositivi di amplificazione e riproduzione sonora: la misura non ha natura di sanzione amministrativa punitiva e interdittiva ai sensi della l. 689/1981, soggetta al principio di legalità, ma costituisce esercizio del potere conformativo e ripristinatorio della P.A., volto a ricondurre l’attività economica entro le prescrizioni pubblicistiche poste a tutela della quiete pubblica, della salute e del corretto esercizio dell’attività autorizzata. In ogni caso l’art. 9 l. 447/1995 conferisce al Sindaco il potere di inibire emissioni sonore, anche mediante l’inibitoria parziale o totale di determinate attività, al fine di garantire la quiete pubblica.
È legittima la previsione regolamentare comunale che consente la sospensione dell’attività economica in presenza di reiterate violazioni delle prescrizioni poste a tutela dall’inquinamento acustico, trovando essa fondamento nella potestà regolamentare comunale, nei poteri di tutela della salute e della quiete pubblica attribuiti agli Enti locali e, in particolare, nell’art. 9 cit., che consente l’adozione di misure inibitorie, anche parziali o totali, delle attività produttive delle emissioni sonore pregiudizievoli, anche indipendentemente dai presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti.
È legittima la sospensione temporanea dell’attività commerciale prevista dalla disciplina regolamentare comunale per la reiterazione delle violazioni in materia di emissioni sonore, in quanto la misura è diretta alla tutela della quiete pubblica e della salute collettiva, beni aventi rilievo costituzionale prevalente sugli interessi economici del singolo operatore che tragga utilità dall’attività economica produttiva del disturbo.
Post di Alberto Antico – avvocato

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