A chi va notificata l’ordinanza di demolizione di un abuso edilizio di proprietà di una società oggetto di amministrazione giudiziaria?
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che l’art. 34, co. 3 d.lgs. 159/2011, cd. Codice antimafia, dispone che l’amministratore giudiziario nominato dal giudice delegato eserciti tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura.
L’amministratore giudiziario di beni sottoposti a misura di prevenzione reale, al pari del curatore del fallimento, pur nel difetto di titolarità di diritti dominicali, ne ha comunque la detenzione qualificata, sicché al medesimo compete funzionalmente un potere di fatto direttamente desumibile dai compiti assegnati per legge o per contratto.
Pertanto, il fatto che l’amministratore giudiziario non sia proprietario dell’immobile abusivo sequestrato né il soggetto che realizzava l’abuso edilizio non impedisce la notifica dell’ordine demolitorio alla società nella sua persona, che è anzi imposta dalla funzione normativamente a lui assegnata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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