Istanza di condono, nuove opere eseguite prima che la stessa sia decisa e piani di recupero urbanistico
Il TAR del Lazio, Sede di Roma, ha affermato che i piani di recupero urbanistico costituiscono lo strumento individuato dal legislatore per attuare il riequilibrio urbanistico di aree degradate o colpite da più o meno estesi fenomeni di edilizia spontanea e incontrollata, legittimati ex post, in operazioni di più ampio respiro su scala urbanistica, mirate alla rivitalizzazione di un particolare comprensorio urbano. Tuttavia, la eventuale futura adozione del piano di recupero non consente ex se di legittimare le opere abusive realizzate in precedenza.
Successivamente alla presentazione della domanda di condono edilizio e prima che quest’ultima sia esitata, il proprietario non può effettuare alcun lavoro di completamento o ampliamento dell’immobile abusivo, a prescindere dal regime edilizio a tali opere applicabile, ripetendo le stesse le caratteristiche di illiceità dell’opera principale cui ineriscono strutturalmente, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione ai sensi degli artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001.
La pendenza del procedimento di condono non preclude alla P.A. l’adozione, nelle more, di provvedimenti demolitori, in presenza di ulteriori opere. Infatti, qualora la res oggetto di domanda di condono abbia perso, per effetto dei successivi interventi abusivi, la sua identità - rendendo impossibile la valutazione della consistenza delle opere oggetto di sanatoria e quelle a essa estranee – il Comune ben può procedere alla loro integrale e indistinta demolizione.
È esclusa la possibilità per l’interessato di ottenere, tramite il condono, una sanatoria parziale, in quanto il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate, per cui non è possibile scindere la costruzione tra i vari elementi che la compongono ai fini della sanatoria di singole porzioni di essa.
Il principio di proporzionalità deve guidare la P.A. nell’adozione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato, ma non può applicarsi nel caso di attività vincolata come quella concernente la demolizione di opere abusive. Difatti il Comune, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di legge, è tenuto ad adottare l’ordine di demolizione senza che sia ipotizzabile alcun affidamento del privato.
Non rileva, in sede di scrutinio di legittimità dell’ordinanza di demolizione interessante una parte del fabbricato, la circostanza che la misura possa pregiudicare la stabilità della restante parte, essendo detta valutazione rimessa, in sede di esecuzione, alla P.A. che potrà adottare le determinazioni più opportune, effettuando i dovuti accertamenti tecnici.
Post di Alberto Antico – avvocato
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