Acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un abuso edilizio come atto dovuto
Il TAR Veneto ha affermato che a fronte di un abuso edilizio conclamato e rispetto al quale il privato non abbia ottemperato all’ordine di demolizione il Comune non ha discrezionalità nel procedere ai successivi adempimenti prescritti dall’art. 31 d.P.R. 380/2001.
A fronte dell’illecito commesso dal privato e non sanato e della sua perdita di disponibilità delle opere abusive, non vi è dunque alcuno spazio per valutazioni di convenienza discendenti dalla stipulazione di un eventuale accordo urbanistico con il privato non più titolare delle opere abusive.
Post di Alberto Antico – avvocato
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