Divisioni ereditarie e lottizzazioni

05 Dic 2022
5 Dicembre 2022

Il TAR Palermo ha offerto un’applicazione dell’art. 30, co. 10 d.P.R. 380/2001, il quale esclude l’applicabilità delle disposizioni in materia di lottizzazione abusiva alle divisioni ereditarie.

Più precisamente, nel caso in cui la divisione sia consentita dalla legge, l’intento lottizzatorio non può desumersi dal semplice frazionamento del terreno, che può essere determinato esclusivamente dalla necessità di sciogliere la comunione ereditaria, ma occorre un quid pluris che evidenzi la volontà di lottizzare.

Post di Alberto Antico – avvocato

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1 reply
  1. Anonimo says:

    Non so se sia menzionato nella sentenza- ma mi pare ci sia l’obbligo del deposito del frazionamento al Comune, (prima cartaceo ora telematici ) a cui spetta fare il controllo dei casi sospetti di inizio di una lottizzazione abusiva –
    L’articolo 30 del Dpr 380/2001, al comma 5, prevede che “i frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall’Agenzia se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il Comune”.

    Atti telematici Pregeo
    Con questo servizio l’Agenzia trasmette ai Comuni, a cadenza giornaliera, tutti gli atti telematici (frazionamenti e tipi mappali) in formato pdf inviati dai professionisti e registrati presso l’ufficio provinciale – Territorio.
    L’articolo 30 del Dpr 380/2001, al comma 5, prevede che “i frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall’Agenzia se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il Comune”.
    Per gli atti di aggiornamento provenienti dal canale telematico Pregeo, non essendo possibile trasmettere le copie dei tipi sui quali sono apposte le attestazioni dell’ufficio comunale, il professionista rende una dichiarazione sostitutiva negli atti di aggiornamento informatici per notificare che gli stessi atti sono stati depositati presso il Comune competente.
    L’Agenzia, secondo quanto previsto dall’articolo 2 comma 5 del provvedimento del direttore del 22/12/2006, al fine di verificare le dichiarazioni rese dai professionisti dell’avvenuto deposito degli atti di aggiornamento che lo prevedono presso il Comune, deve trasmettere ai Comuni gli elenchi degli stessi atti approvati per i quali è stata resa la dichiarazione di avvenuto deposito.

    OGGETTO: Trasmissione elenco atti di aggiornamento Pregeo telematici approvati, depositati in Comune ai sensi del DPR 380/2001, art. 30, comma 5.
    Con riferimento alla norma indicata in oggetto, allegato alla presente, si trasmette l’elenco degli atti di aggiornamento approvati nel mese di settembre 2020, al fine di consentire la verifica dell’avvenuto deposito presso codesto Comune degli atti di aggiornamento che lo scrivente Ufficio ha approvato sulla base della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del tecnico redattore (Art. 2 comma 5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 22/12/2006).
    Alla presente nota viene altresì allegato un documento che illustra le modalità per l’esecuzione dei controlli ed il percorso, sulla piattaforma “Portale per i comuni” per visualizzare gli atti di aggiornamento, in formato PDF, inviati dal tecnico redattore al fine di poterli confrontare con quelli depositati presso codesto Comune.

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