“Fiscalizzazione” dell’abuso e commerciabilità dell’immobile

13 Nov 2019
13 Novembre 2019

Di recente è sorta una questione relativa alla commerciabilità o meno di un immobile che sia stato sottoposto alla c.d. “fiscalizzazione” ai sensi dell’art. 34, co. 2 d.P.R. n. 380/2001. Tale norma prevede la possibilità, per il privato proprietario di un immobile costruito in parziale difformità dal titolo, di pagare una sanzione pecuniaria, qualora non sia possibile la demolizione della parte abusiva senza compromettere quella assentita.

Il T.U. Edilizia, però, non prevede nel proprio corpus una norma che espressamente consenta a tali immobili, soggetti alla sanzione dell’art. 34, di poter essere immessi nel mercato e, quindi compravenduti tra privati.

Quid iuris, quindi?

Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza

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1 reply
  1. Vittorio says:

    In effetti il successivo articolo 38 “ Interventi eseguiti in base a permesso annullato “ al comma 2 stabilisce che : “ L’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all’articolo 36. “

    Tale previsione è assente nell’articolo 36.

    Tale assenza è, forse, conseguente al fatto che, come ci dice la Giustizia Amministrativa, l’art. 38 cit. si ispira ad un principio di tutela degli interessi del privato mirando ad introdurre un regime sanzionatorio più mite proprio per le opere edilizie conformi ad un titolo abilitativo successivamente rimosso, rispetto ad altri interventi abusivi eseguiti sin dall’origine in assenza di titolo, per tutelare un certo affidamento del privato, sì da ottenere la conservazione d’un bene che è pur sempre sanzionato ( vedi C.d.S. .VI Sezione 10 ottobre 2019 07057/2019 registro )

    E anche : Per la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio l’art. 38 si ispira ad un principio di tutela degli interessi del privato mirando ad introdurre un regime sanzionatorio più mite per le opere edilizie conformi ad un titolo abilitativo successivamente rimosso, rispetto ad altri interventi abusivi eseguiti sin dall’origine in assenza di titolo, per tutelare l’affidamento del privato nella legittimità del titolo edilizio rilasciato dall’Amministrazione. L’art. 38 viene considerata una “speciale norma di favore” che differenzia la posizione di colui che abbia realizzato l’opera abusiva sulla base di titolo annullato rispetto a coloro che hanno realizzato opere parimenti abusive senza alcun titolo, tutelando l’affidamento del privato che ha avviato e anche concluso, come nel caso di specie, i lavori in base a titolo ottenuto (Cons. Stato Sez. VI, 10 maggio 2017, n. 2160).
    Il fondamento del regime speciale dell’art. 38 del D.P.R. 380 del 2001 viene quindi rinvenuto, oltre che nell’impossibilità della demolizione con nocumento alle parti legittime della costruzione stessa, nella specifica salvaguardia dell’affidamento eventualmente riposto dall’autore dell’intervento circa la presunzione di legittimità e, comunque, sull’efficacia del titolo assentito. ( vedi C.d.S. Sezione II 11 giugno 2019 06284/2019 registro )

    Sono due sentenze recenti trovate “ piluccando “ sul sito del Consiglio di Stato.

    A parer mio, quindi, il fatto che la sanzione i cui all’articolo 34 del D.P.R. 380/2001 NON produca i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all’articolo 36, trova motivazione in questa diversa valutazione, da parte del legislatore, della gravità delle due fattispecie.

    Che poi la cosa sia logica è tutt’altro discorso ….

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