Gli atti notarili e la falsa dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie

11 Mar 2021
11 Marzo 2021

L’art. 19 comma 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge con legge 30 luglio 2010 n. 122 così dispone:

  1. All’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e’ aggiunto il seguente comma: “1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il   trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unita’ immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

Cosa succede se l'atto notarile contiene tale attestazione, ma essa non è veritiera?

Segnaliamo un interessante articolo in materia dello studio dei notai Rizzi e Trentin

https://www.notairizzitrentin.it/archives/679/la-normativa-in-materia-di-conformita-dei-dati-catastali-d-l-782010

1 reply
  1. Anonimo says:

    Non so, ma mi pareva ci fosse stato un qualcosa che diceva che si poteva stipulare anche senza conformità catastale e anche con opere in difformità, l importante che fosse citata la pratica iniziale, e cmq con accordo tra le parti si può stipulare, sapendo che poi si deve sanare o meglio che hai un abuso. Non parlo dei fallimenti , che li la legge lo prescrive entro 60 giorni,

    Rispondi

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