Il cointeressato non ha il diritto di presentare l’opposizione al ricorso straordinario al Capo dello Stato
Nel caso di specie, con un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, i proprietari di un fondo impugnavano gli atti con i quali il Comune disponeva la sospensione dei lavori di demolizione, affidati alla ditta A, e il conseguente ripristino di un fabbricato sito in un terreno agricolo, concesso in affitto alla società B, per lo svolgimento di attività estrattiva debitamente autorizzata.
La ditta A e la società B, cui veniva notificato il ricorso straordinario, presentavano l’opposizione prevista dall’art. 10 d.P.R. 1199/1971.
In sede di trasposizione, il TAR Veneto ha qualificato la posizione delle due imprese come di cointeressate e, per l’effetto, ha sancito che l’ordinamento non attribuisce al cointeressato il potere di presentare l’opposizione ex art. 10 cit.
Per l’effetto, il TAR ha disposto la restituzione del fascicolo al Ministero competente per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.
Post di Alberto Antico – avvocato
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