Incostituzionale la legge altoatesina che introduceva una sanzione pecuniaria con efficacia sanante per gli interventi edilizi in base a un titolo annullato che non rispettano i requisiti dell’art. 38 d.P.R. 380/2001
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Provincia autonoma di Bolzano che, nelle ipotesi di interventi edilizi eseguiti sulla base di un titolo abilitativo poi annullato, in mancanza dei requisiti per invocare la sanatoria ex art. 38 d.P.R. 380/2001, valutati i contrapposti interessi in gioco, aveva ipotizzato il pagamento di una sanzione pecuniaria avente efficacia sanante.
Gli artt. 36 e 38 d.P.R. 380/2001, laddove derogano all’ordinaria disciplina di governo del territorio introducendo ipotesi di sanatoria, realizzano un contemperamento di contrapposti interessi incidenti sul territorio, idoneo a garantire la tutela del paesaggio e dell’ambiente, di primaria importanza per la vita sociale ed economica. I rispettivi requisiti della doppia conformità e della presenza di vizi solo formali devono essere qualificati alla stregua di norme fondamentali di riforma economico-sociale, in quanto tali idonee a vincolare la potestà legislativa primaria regionale e provinciale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Ci troviamo di fronte a una deroga rispetto all’ordinaria disciplina di governo del territorio (art. 36), che a sua volta derogava ai requisiti necessari per ottenere la sanatoria, come previsto dall’art. 38. In effetti, questa situazione sembra eccessiva
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