La sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 non può essere condizionata all’esecuzione di opere
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Sardegna, che statuiva che la domanda di accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità può essere accompagnata dal progetto delle opere necessarie a garantire il rispetto delle condizioni di conformità; tali opere riguardano unicamente gli interventi necessari per l’eliminazione delle parti o degli elementi incongrui e comunque non accertabili, e gli interventi volti alla modifica dell’esistente per ricondurlo alle soluzioni tipologico-architettoniche previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento della domanda di accertamento di conformità; non è ammessa alcuna nuova costruzione.
L’art. 36 d.P.R. 380/2001, richiedendo la cd. doppia conformità alla disciplina urbanistica e edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento sia al momento della presentazione della domanda, non offre al richiedente la possibilità di effettuare interventi volti a determinare tali condizioni.
Tale possibilità è stata invero introdotta all’art. 36-bis, co. 2 d.P.R. cit., ma solo per abusi meno gravi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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