La vicinitas non basta…
Nel caso di specie, il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune irrogava al vicino la sanzione pecuniaria di € 516 per aver realizzato, senza titolo abilitativo, lavori di manutenzione straordinaria su un deposito attrezzi realizzato nel 1965.
Sosteneva il ricorrente che il Comune avrebbe dovuto intimare la demolizione del suddetto manufatto, poiché non vi sarebbe prova della sua realizzazione anteriormente al 1965 e perché, in ogni caso, successivamente, il vicino non si sarebbe limitato ad eseguire opere di manutenzione straordinaria, ma avrebbe, senza titolo abilitativo, raddoppiato le dimensioni del deposito attrezzi in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso inammissibile per originaria carenza di interesse, anche perché tutte le affermazioni del ricorrente erano sguarnite di prova.
Post di Alberto Antico – avvocato
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