L’abuso edilizio: profili penali e amministrativi
Il Consiglio di Stato ha affermato che il sistema del “doppio binario” sanzionatorio in ambito edilizio, consistente nell’irrogazione di sanzioni amministrative e penali in caso di abuso, non viola il principio del ne bis in idem, in quanto non realizza un cumulo di sanzioni per uno stesso illecito, ma consente di affrontare i diversi aspetti dell’illecito in modo prevedibile e proporzionato, sanzionando l’attività del costruire (sanzione penale) ovvero il risultato della costruzione (sanzione amministrativa). In particolare, la misura demolitoria, in quanto volta a ripristinare l’ordine materiale, prima ancora che giuridico, alterato dalla realizzazione del manufatto abusivo, si diversifica, innanzi tutto per finalità, dalla pena cui all’art. 44 d.P.R. 380/2001, diretta a punire il comportamento che ha integrato l’abuso.
Dalla natura “reale” dell’ingiunzione a demolire consegue l’irrilevanza, ai fini della sua applicazione, di qualsiasi indagine afferente eventuali profili di colpevolezza, del tutto neutri rispetto alla sottesa necessità di ripristino dello stato dei luoghi. Al contrario, la condanna penale presuppone il rispetto dei principi generali costituzionalmente garantiti della colpevolezza quale presupposto della responsabilità.
Il vincolo di giudicato penale esterno copre esclusivamente l’accertamento dei «fatti materiali» e non anche la loro qualificazione o valutazione giuridica, che non può condizionare quella autonomamente effettuata dal G.A. o dal G.O. Pertanto, esulano dal perimetro del giudicato esterno le valutazioni che stanno alla base dell’individuazione del regime sanzionatorio degli abusi edilizi, benché il G.A. possa tenere conto delle diverse valutazioni effettuate dal giudice penale, utilizzandole, al pari di qualsiasi altro argomento, a supporto del proprio libero convincimento. Un esempio emblematico è dato dalla casistica riguardante l’accertamento temporale della realizzazione dell’opera abusiva, rilevante per la valutazione di concedibilità della sanatoria, ma anche, più in generale dello stato legittimo dell’immobile ai sensi dell’art. 9-bis d.P.R. cit., che in taluni casi è stato reputato alla stregua di un fatto materiale, in altri, di interpretazione passibile di qualificazione autonoma.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel frattempo, secondo quanto affermato dal relatore del webinar del 30/01/2026, nei casi di variazioni essenziali verrebbe meno la rilevanza della parte demolitoria, restando applicabile esclusivamente quella penale, con riferimento all’art. 32, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001. Resta tuttavia da comprendere come le due affermazioni possano conciliarsi tra loro.
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