Fiscalizzazioni degli abusi edilizi e diritto intertemporale: dalla l. 1150/1942 alla riforma Salva casa
Nel caso di specie, con una licenza edilizia del 1968, un Comune autorizzava la realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni di cinque piani fuori terra, oggi un condominio.
Il titolo era dichiarato decaduto nel 1969 per mancato avvio dei lavori entro sei mesi ai sensi del regolamento edilizio comunale dell’epoca, ma in seguito i privati edificavano ugualmente, completando l’opera nel 1971.
In luogo della demolizione, nel 1977 il Comune ingiungeva il pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 41, co. 2 l. 1150/1942. La sanzione non veniva pagata. Nel 1980 era rilasciata l’abitabilità .
Nel 2022, il Comune negava la conformità urbanistica dell’immobile, sul presupposto che la sanzione pecuniaria irrogata, e comunque non pagata, non avesse valore sanante.
Il Consiglio di Stato ha concordato con il Comune.
Innanzi tutto, il mancato pagamento della sanzione pecuniaria a suo tempo irrogata osta a qualsiasi ragionamento sulla sua presunta efficacia sanante.
In ogni caso, a differenza dell’art. 38, co. 8 d.P.R. 380/2001, l’art. 41 l. 1150/1942 non contemplava una previsione normativa in tal senso.
La regolarità urbanistica non poteva nemmeno essere postulata sulla base della certificazione di abitabilità , la quale ai sensi degli artt. 220 e 221 r.d. 1265/1934 (oggi abrogati), si sostanziava nell’attestazione dell’idoneità all’uso abitativo di un immobile destinato a questo scopo sotto il profilo igienico-sanitario, senza alcun effetto sul distinto ed autonomo presupposto consistente nella sua conformità urbanistico-edilizia e dunque senza sanatoria sotto questo diverso profilo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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