L’agibilità presuppone la conformità edilizio-urbanistica dell’immobile
Il TAR Veneto ha affermato che a mente dell’art. 24 d.P.R. 380/2001 il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente; inoltre il successivo art. 25, nell’elencare le declaratorie a corredo della richiesta, menziona espressamente la conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, e, dunque, la sua regolarità edilizia e, conseguentemente, urbanistica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L art 25 è già stato abrogato da tempo.
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