L’ordinanza di demolizione
Il TAR del Lazio, Sede di Roma, ha affermato che per giustificare l’ordine di demolizione è sufficiente la constatazione che le opere siano state eseguite in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire, senza alcuna motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e all’individuazione e qualificazione degli abusi.
L’ordine di demolizione è un provvedimento vincolato, che non richiede alcun bilanciamento fra l’interesse pubblico e quello privato.
La possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dalla P.A. competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione: il dato testuale della legge è univoco ed insuperabile, in coerenza col principio per il quale, accertato l’abuso, l’ordine di demolizione va senz’altro emesso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Per opere eseguite in parziale difformità o in variazioni essenziali, dal permesso di costruire, che succede invece?
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