Di fronte a una ristrutturazione edilizia eseguita sine titulo su un immobile vincolato, la repressione dell’abuso spetta al Comune o alla Soprintendenza?
Il TAR del Lazio, Sede di Roma, ha affermato la concorrente competenza del Comune, quale autorità preposta all’osservanza della normativa edilizia e urbanistica, e della Soprintendenza, quale autorità preposta alla vigilanza sul vincolo, a comminare una sanzione ex art. 33, co. 3 d.P.R. 380/2001 in riferimento ad un immobile vincolato.
Ciò di per sé giustifica l’adozione delle iniziative assunte in materia dal Comune, indipendentemente ed autonomamente dalla adozione di eventuali misure da parte dell’Autorità statale, con il solo limite, onde evitare sovrapposizioni sanzionatorie, della previa comunicazione alle altre PP.AA. competenti, le quali possono intervenire anche di loro iniziativa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Pertanto, in tema di sanatoria di opere realizzate in area vincolata, richiesta ai sensi dell’articolo 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il rilascio postumo del permesso di costruire, in assenza di valida autorizzazione paesaggistica, non ha efficacia sanante neanche in relazione al solo profilo urbanistico dell’intervento già realizzato.
Sempre passaggio della sentenza della Corte di Cassazione 1 aprile 2025, n. 12520.
Non proprio pertinente l’accostamento alla sentenza del tar Lazio, ma qualcosa dice.
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