L’ordinanza di demolizione
Il TAR Veneto ha ricordato che l’ordine di demolizione di opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi costituisce atto vincolato, adeguatamente motivato con la descrizione delle opere e con la constatazione della loro abusività.
L’inerzia della P.A. non è suscettibile di ingenerare alcun legittimo affidamento al mantenimento delle opere. L’abuso edilizio costituisce infatti un illecito permanente, sicché la ricorrenza di situazioni antigiuridiche protratte nel tempo non è idonea a configurare un affidamento meritevole di tutela giuridica alla loro conservazione, perché il tempo non può legittimare una situazione di fatto abusiva.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Consiglio di Stato con la sentenza n. 2807/2025.
I giudici di Palazzo Spada hanno fatto una serie di chiarimenti, in primis è stato affermato che risulta “inapplicabile il termine decadenziale del potere inibitorio dei trenta giorni, la cui scadenza esaurisce gli ordinari poteri di vigilanza edilizia solamente nelle ipotesi in cui gli interventi rientrino effettivamente fra quelli realizzabili mediante SCIA; di conseguenza l’inibitoria deve essere adottata senza alcun limite di tempo, visto che la vigilanza edilizia non incontra limiti temporali (Cons. Stato, n. 5589 del 2019; id. n. 5811 del 2008).”
Quindi una SCIA diviene inefficace se gli interventi non rientrano tra quelli realizzabili con tale strumento e in questi casi è importante sottolineare che il termine decadenziale di opposizione della PA di 30 giorni non può essere applicato. L’amministrazione mantiene il potere di controllo urbanistico-edilizio senza limiti temporali, poiché la vigilanza edilizia non incontra preclusioni temporali in caso di interventi applicati fuori dall’ambito del titolo edilizio.
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!