Il piano economico-finanziario (PEF) nelle pubbliche gare
Il Consiglio di Stato ha affermato che in materia di concessione di servizi, il PEF non può essere tenuto separato dall’offerta in senso stretto, rappresentando un elemento significativo della proposta contrattuale, perché dà modo alla P.A., che ha invitato ad offrire, di apprezzare la congruenza e dunque l’affidabilità della sintesi finanziaria contenuta nell’offerta in senso stretto. Pertanto, ai fini della verifica della conformità dell’offerta alla lex specialis di gara, prima ancora che della verifica di congruità della stessa, è corretto l’operato della Stazione appaltante che prenda in esame anche il PEF.
Nelle concessioni di servizi che si articolano nell’espletamento di diverse prestazioni per diversi anni di affidamento, la sostanza dell’offerta va desunta anche e necessariamente dal PEF che si accompagna alla sintetica enunciazione di una percentuale di ribasso delle tariffe (o corrispettivi) posti a base di gara.
Post di Alberto Antico – avvocato
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