Ordine di demolizione e pignoramento immobiliare

23 Lug 2018
23 Luglio 2018

Recentemente il TAR Piemonte ha ribadito alcuni principi in merito ai rapporti che intercorrono tra il procedimento amministrativo avente ad oggetto la demolizione di un immobile abusivo, e la procedura esecutiva (civilistica) del pignoramento del detto immobile.

Innanzitutto, il Giudice afferma la sussistenza della legittimazione ad agire del creditore procedente, quando l’oggetto del giudizio sia l’immobile pignorato: il pignoramento, infatti, ha costituito un legame qualificato tra il creditore e il bene, nell’ambito di un interesse più specifico rispetto alla garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c. Il debitore pignorato (e proprietario) potrà essere un cointeressato nel giudizio, stante il fatto che la titolarità del bene resta in capo a lui.

In ogni caso, comunque, il ricorso viene respinto dal Tribunale: la procedura esecutiva infatti non sana la natura abusiva del bene, e questo anche a prescindere dal fatto che la legge ammetta la vendita di immobili abusivi, i quali di loro avrebbero natura di beni extra commercium. Si tratta infatti di una norma eccezionale, volta a supplire all’inerzia della P.A. nel concludere i propri procedimenti, di modo tale che la mancanza di solerzia dell’Amministrazione non finisca per bloccare sine die i procedimenti esecutivi.

Ribadisce anche il TAR che le finalità perseguite dall’Amministrazione sono avulse dagli interessi dei creditori privati, e che pertanto risultano opponibili a costoro; inoltre, nulla impedisce al debitore pignorato di adempiere all’ordine di demolizione. Difatti nel pignoramento immobiliare, contrariamente al fallimento e al sequestro penale, non vi è alcuna limitazione del potere del debitore-proprietario dell’immobile abusivo anche nel senso di procedere alla demolizione, trattandosi di un ordine immediatamente esecutivo dell’autorità, a cui non è possibile sottrarsi.

Più che un atto di disposizione, di per sé vietato al debitore pignorato, il TAR conclude affermando che l’adempimento dell’ordinanza di demolizione costituisce un atto di diligente conservazione del bene, in quanto ristabilisce il valore economico originario del bene ed evita le ben più gravi conseguenze dell’acquisizione gratuita da parte della P.A.

Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza

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