Prescrizione delle sanzioni pecuniarie edilizie
Nel caso di specie, il privato impugnava – invocando l’intervenuta prescrizione – la sanzione amministrativa pecuniaria di € 11.000,00, spiccata dal Comune per aver realizzato, senza titolo abilitativo, un manufatto destinato all’alloggiamento di una centrale termica.
Il TAR Veneto ha affermato che la regola della prescrizione quinquennale propria delle sanzioni amministrative ex art. 28 l. 689/1981 trova applicazione anche agli illeciti amministrativi puniti con la sanzione pecuniaria dalla normativa urbanistico-edilizia.
Non può considerarsi utile ai fini interruttivi della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., l’instaurazione del giudizio amministrativo, poiché questa circostanza è idonea ad interrompere la prescrizione soltanto se la causa è promossa dal creditore, ma non se attivata dal debitore per contestare la sussistenza del presunto debito.
L’effetto interruttivo della prescrizione si potrebbe riconoscere all’atto di costituzione in giudizio del creditore, laddove contenente l’affermazione del proprio diritto e la domanda di rigetto della pretesa altrui (nel caso di specie il Comune però non si era costituito).
Se, infatti, il creditore convenuto nel giudizio promosso dal debitore si costituisce formulando una domanda comunque tendente all’affermazione del proprio diritto (e in tale categoria va compresa certamente anche la mera richiesta di rigetto della domanda altrui), con ciò compie un’attività processuale rientrante nella fattispecie astratta prevista dall’art. 2943, co. 2 c.c., e pertanto, ai sensi dell’art. 2945, co. 2 c.c., la prescrizione non corre fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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