Accesso agli atti per ottenere il curriculum vitae di una persona: quid iuris?

15 Nov 2024
15 Novembre 2024

Nel parere su istanza di accesso civico del 7 gennaio 2022, che si allega, il Garante della privacy ha affermato la legittimità di un diniego di accesso civico generalizzato, avanzata da un privato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, volto ad ottenere l’ostensione del curriculum vitae e della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina di settore (all. I del d.m. 11/4/2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) per effettuare le verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro previste dall’art. 71, co. 11 d.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (e più specificamente riportate nell’allegato VII del citato decreto).

Il Garante, citando le Linee guida ANAC in materia di accesso civico, che parimenti si allegano, ha affermato che un eventuale riconoscimento dell’accesso civico generalizzato alla documentazione oggetto dell’istanza, unita alla generale conoscenza e al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico avrebbe potuto arrecare ai soggetti controinteressati un pregiudizio concreto alla protezione dei relativi dati personali.

Resta in ogni caso ferma la possibilità che i dati personali per i quali sia stato negato l’accesso civico possano essere resi ostensibili, laddove il soggetto istante, riformulando eventualmente l’istanza ai sensi della diversa disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. l. 241/1990), motivi nella richiesta l’esistenza di un interesse “qualificato” e la P.A. ritenga sussistere, alla luce di quanto riportato dal soggetto istante, un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso che possa per altro verso consentire l’ostensione della documentazione richiesta.

In materia, si ricordino anche gli obblighi pubblicitari – che potrebbero legittimare un accesso civico semplice – posti dal d.lgs. 33/2013 per gli amministratori, i funzionari e i collaboratori delle PP.AA., in particolare agli artt. 14 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali), 15 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza) e 15-bis (Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate).

Post di Alberto Antico – avvocato

Parere Garante privacy su istanza di accesso civico 07.01.2022

Linee guida ANAC su accesso civico

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