Repressione degli abusi edilizi e avviso di avvio del procedimento

16 Feb 2018
16 Febbraio 2018

Il TAR Potenza ribadisce che le disposizioni di cui agli artt. 7 e ss. L. 7 agosto 1990 n. 241 non sono applicabili nel caso abusi edilizi, perchè i provvedimenti repressivi non sono discrezionali, ma vincolati.

Quindi nel caso degli abusi edilizi non servirebbe mandare l'avviso di avvio del procedimento: non si capisce bene però il nesso logico tra la vincolatività di un provvedimento e la non necessità  di inviare l'avviso di avvio del procedimento. 

A mio giudizio l'affermazione non risulta, infatti, soddisfacente dal punto di vista pratico: i provvedimenti vincolati sono tali quando siano stati accertati con sicurezza i presupposti per la loro emanazione. Una cosa è il dovere di emanare un provvedimento, quando il responsabile del procedimento sia sicuro dei fatti che ne stanno alla base, un'altra cosa è accertare i fatti presupposti. E chi lo ha detto che nel caso dei provvedimenti vincolati sia automatico rilevarne i presupposti e non ci sia necessità di confrontarsi con l'interessato per verificare se davvero le cose stiano come magari a prima vista potrebbe erroneamente sembrare al comune? 

L'avviso di avvio del procedimento non servirebbe certo per dissertare sulla opportunità di emanare, per esempio, una ordinanza di demolizione, quando sia stato accertato un abuso edilizio, ma servirebbe, invece, per verificare se l'opera sia abusiva (in toto o per difformità), cosa che non sempre è evidente e scontata.

Tra l'altro, ricevuto l'avviso di avvio del procedimento, l'interessato potrebbe affrettarsi a presentare una domanda di sanatoria, se ce ne fossero i presupposti, oppure potrebbe chiedere la sanzione sostitutiva della demolizione, ai sensi dell'articolo 34 del D.P:R. 380/2001, senza l'emanazione dell'ordinanza di demolizione (ricordiamo, infatti, che una volta che venga emessa una ordinanza di demolizione, è molto difficile che l'interessato che intenda chiedere l'applicazione dell'articolo 34 si fidi ad aspettare la decisione del comune sul punto, senza impugnare in via precauzionale l'ordinanza di demolizione).     

A me sembra che il buon senso pratico induca a dire che sarebbe più semplice per tutti inviare un avviso di avvio del procedimento, prima di emanare un'ordinanza di demolizione: in questo modo si eviterebbero (anche per il comune) i costi di contenziosi, spesso proposti solo per scrupolo defensionale e timore di inghippi burocratici, per esempio nel caso in cui l'interessato possa dimostrare che non sussistono i presupposti dell'abusività o nel caso in cui venga presentata una domanda di sanatoria (ciò poi indurrebbe il tribunale a dichiarare la improcedibilità del ricorso contro l'ordinanza di demolizione)  o di applicazione della sanzione sostituiva.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato  


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1 reply
  1. Fiorenza Dal Zotto says:

    sono assolutamente d’accordo con i suggerimenti dati dall’avv. Meneguzzo e infatti noi da anni procediamo dando l’avvio di procedimento anche sui procedimenti di accertamento di eventuali violazioni urbanistico edilizie.

    Rispondi

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