Se la P.A. sbaglia a citare la norma sanzionatoria…
Nel caso di specie, il Comune accertava una ristrutturazione edilizia eseguita in assenza di PdC, ma nell’ordinanza di demolizione citava per errore l’art. 34 T.U. edilizia, in luogo del precedente art. 33.
Il privato così si convinceva di poter applicare la prima delle norme citate.
Il TAR Veneto ha dissentito.
Nessun legittimo affidamento circa la possibilità di applicare l’art. 34 d.P.R. 380/2001 poteva essersi formato in capo al privato, a fronte dell’evidenza dell’errore materiale, avendo la P.A., nelle premesse dell’ordinanza di demolizione, chiarito che non vi era alcun titolo edilizio legittimante in tutto o in parte le opere e che si trattava di abusi consistenti in nuova costruzione e abusiva ristrutturazione.
Né tale affidamento poteva ritenersi corroborato in concreto da comportamenti del Comune favorevoli all’applicazione della sanzione pecuniaria, considerato che, al contrario, l’Ente locale, già prima dell’ordinanza di demolizione, aveva più volte opposto il proprio diniego alle richieste avanzate in tal senso dal privato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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