Atto di pianificazione e partecipazione
Ai sensi dell’art.13, c. 1 della l. n. 241/1990 le garanzie partecipative non si applicano agli atti di pianificazione. Mutatis mutandis, lo stesso dicasi per l’atto di convalida/ratifica del precedente atto amministrativo generale, il cui vizio di incompetenza è stato emendato. Nel caso di specie, il Consiglio comunale aveva convalidato il diniego alla proroga del termine quinquennale di efficacia delle previsioni urbanistiche relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, di cui all’art. 18, comma 7 bis, della l.r. n. 11/2004 deliberato dalla Giunta.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Pdl n. 244 – Art. 25 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi (PI). (LR n. 11/2004 art. 18)
-il comma 7bis è stato stralciato-
nel mentre al c. 10 , si dice:
10. Nell’ipotesi di cui al comma 9, il comune adotta, entro il termine di centottanta giorni dalla decadenza, una nuova disciplina urbanistica col procedimento disciplinato dai commi da 2 a 7. Decorso inutilmente tale termine, si procede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 64. Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina trovano applicazione le norme previste per le aree non pianificate dall’articolo 52.
Mi appare corretto…visto i problemi che aveva creato il comma 7bis, che legava le proroghe al pagamento del valore IMU.
Invero ora l’art. 9 del Pdl n. 244, ha aggiunto cinque commi:
3.In attuazione di quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, lettera b), la partecipazione è garantita attraverso un’adeguata informazione sulle tematiche oggetto degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di cui all’articolo 7.
4. La partecipazione è attivata attraverso momenti di discussione organizzata nelle forme ritenute più consone dall’amministrazione procedente e adeguatamente pubblicizzata.
5. Chiunque sia interessato alle scelte di governo del territorio operate attraverso strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica può intervenire nei processi partecipativi.
6. Gli esiti del processo partecipativo sono rappresentati in un apposito documento di sintesi. Tali esiti sono valutati dall’autorità procedente nella redazione dello strumento, ferma restando la discrezionalità delle scelte pianificatorie.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla progettazione e gestione dei programmi di rigenerazione urbana sostenibile di cui all’articolo 79.
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