Un caso di pertinenze non salvabili…
Il TAR Veneto ha respinto il ricorso del privato, secondo cui, per la natura pertinenziale dei suoi manufatti abusivi, il Comune non avrebbe dovuto ordinarne la demolizione, bensì disporre solamente le sanzioni pecuniarie previste per le irregolarità edilizie minori (art. 6, co. 7; 33, 34 e 37 d.P.R. 380/2001).
Il TAR ha osservato che nel caso di specie il vincolo pertinenziale era precluso dall’accertato carattere abusivo dei manufatti, che ricadevano sia in zona agricola, sia in fascia di rispetto autostradale, sia entro la fascia di rispetto di un elettrodotto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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