Un esempio di calcolo della sanzione ex art. 38 D.P.R. 380/2001
L’art. 38 DPR 380/2001 dispone che: “1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite”.
Una sentenza del TAR Veneto si occupa del calcolo della sanzione pecuniaria nel seguente caso nel quale l’abuso consiste nella chiusura del locale stenditoio, che, in precedenza non costituiva volume edilizio (risultando, almeno in parte, aperto) e nella ristrutturazione del suddetto locale, con conseguente trasformazione della sua destinazione d’uso, da accessorio a residenziale.
Oggetto della controversia era, quindi, l’esatta individuazione delle opere da ritenersi abusive ai fini del calcolo della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38 DPR 380/2001.
I ricorrenti affermavano che la superficie sottostante l’originaria copertura, espressamente ritenuta non abusiva dal Comune, non potrebbe essere considerata a tale scopo.
Ma il TAR decide in senso opposto.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
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