Accesso agli atti nel caso in cui la P.A. non abbia un originale, ma solo una copia, e nel caso di comunicazioni digitali
Il TAR Milano afferma che l'accesso agli atti può essere chiesto a una P.A. anche se questa detenga solo una copia dell'atto e non un originale (perchè l'originale è stato formato da un'altra P.A.), a meno che il richiedente abbia interesse a conoscere non tanto il contenuto del documento, quanto l’atto in originale (ad es. per verificarne i requisiti formali).
La questione rileva anche al fine di stabilire la competenza territoriale del TAR nel caso di diniego di accesso.
Il TAR precisa anche che: "E’ infatti noto come gran parte delle comunicazioni siano effettuate mediante scambi in formato digitale – documenti amministrativi accessibili ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d), della legge 241/1990 – nell’ambito dei quali la distinzione tradizionale fra originale e copia (basata sul criterio della sottoscrizione manuale in originale) risulta inapplicabile, vieppiù laddove si tratti di atti firmati digitalmente, tutti i quali esemplari (sia quello trasmesso che quello rimasto agli atti del soggetto che lo ha formato) risultano essere – anche nella logica tradizionale – originali".
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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