Nelle procedure di project financing non opera il divieto di modifica delle associazioni temporanee
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3342 del 2015 relativa l’affidamento di un appalto pubblico mediante la procedura della finanza di progetto ha ribadito la regola per cui nelle procedure di project financing non opera il divieto di modifica delle associazioni temporanee ben potendo un soggetto dapprima essere selezionato come promotore e quindi associarsi con altre imprese ai fini del rilascio della concessione.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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