Accesso agli atti rispetto ai pareri che la P.A. richieda nel corso del procedimento
Il TAR Palermo si è allineato al Consiglio di Stato nel distinguere i pareri che assumono natura di atti endoprocedimentali e in quanto tali soggetti all’accesso, dai pareri che non assumendo tale ruolo – in quanto ad esempio volti a delineare strategie processuali, anche solo potenziali – sono sottratti all’accesso.
Nel caso di specie, il TAR ha negato l’accesso agli atti ad una società rispetto ai pareri e alla corrispondenza intrattenuta da un’I.P.A.B. con un architetto e un avvocato, ai fini di un avvio del procedimento.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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