Accesso agli atti verso Equitalia e durata del tempo in cui la P.A. ha l’obbligo di detenere un documento
Segnaliamo una sentenza del TAR Abruzzo in materia di accesso agli atti .
Equitalia aveva richiamata la disposizione ex art. 26 comma 4 del DPR 602/73, che impone all’esattore la conservazione per un quinquiennio della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione, mentre nel caso di specie la documentazione richiesta risalirebbe al 2008 e quindi a periodi precedenti; pertanto, in senso contrario all’ostensione degli atti (non più nella disponibilità del concessionario) avrebbe militato expressis verbis l’articolo 22 comma 6 della legge 241/90, secondo cui “il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la PA ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere”.
Il TAR però ha ritenuto che, fino a quando la P.A. detiene un documento (anche se è scaduto il tempo in cui è obbligata a detenerlo), il diritto di accesso è esercitabile.
Post di Dario Meneguzxo - avvocato
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