Danno erariale per il rimborso delle spese di viaggio del segretario convenzionato dal luogo di propria residenza al lavoro
Segnaliamo una sentenza della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna in materia di rimborso delle spese di viaggio del segretario convenzionato dal luogo di propria residenza al lavoro: la Corte condanna il segretario che lo ha percepito e la funzionaria responsabile del servizio finanziario che lo ha erogato.
Nella sentenza si precisa anche il concetto di colpa grave: "Secondo l’ orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte dei Conti, il concetto di colpa grave va inquadrato nella nozione di colpa professionale di cui all’ art. 1176, 2° comma, c.c. e va inteso come osservanza non già della normale diligenza del “bonus pater familias”, bensì di quella particolare diligenza occorrente con riguardo alla natura e alle caratteristiche di una specifica attività esercitata.
Perché si abbia colpa grave non è richiesto, perciò, che si sia tenuto un comportamento assolutamente abnorme, ma è sufficiente che l’ agente abbia omesso di attivarsi come si attiverebbe, nelle stesse situazioni, anche il meno provveduto degli esercenti quella determinata attività. In altri termini, è ritenuto sufficiente, per la sussistenza del suindicato grado di colpa, che nella fattispecie l’ agente abbia serbato comunque un comportamento contrario a regole deontologiche elementari".
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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