Il diritto di accesso riguarda anche la segnaletica stradale
Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 04 agosto 2014 n. 1149 conferma che la conoscenza dei presupposti per l’installazione di alcuni segnali stradali, lungi dal comportare un controllo generalizzato sull’attività della P.A., radica un interesse diretto e qualificato del privato che viene tutelato con il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
A tal proposito si legge che: “La richiesta del ricorrente, invero, attiene, non già ad una attività conoscitiva delle condizioni soggettive di terzi, ma è indirizzata esclusivamente alla completa acquisizione degli atti della procedura relativa alla apposizione della segnaletica su un’area privata, anche se tale attività è stata, successivamente, annullata in sede di autotutela
Invero, la p.a. avrebbe dovuto, nel caso di specie, attivare la procedura prevista dall’art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n.184, ma tale omissione, in disparte le eventuali responsabilità della resistente, non può certo impedire l’accesso agli atti richiesti non ravvisandosi, nella presente evenienza processuale, nessuno degli elementi ostativi previsti dall’art. 24 della L. 241/1990.
Non solo.
Dalla ricostruzione fattuale, non contestata dalla resistente, risulta che il ricorrente ha un interesse qualificato e differenziato alla conoscenza ed acquisizione dei documenti richiesti, tale da configurare tale reclamata evenienza come posizione giuridica soggettiva, che l’ordinamento tutela anche nella sua espressione meramente potenziale ( Cons.St., sez. V, 7 settembre 2004, n. 5873), il cui pregiudizio è in grado di dispiegare effetti, come nel caso di specie, negativi diretti e/o indiretti nei confronti dell’istante ( Cons. St., sez. IV, 30 novembre 2009, n. 7486).
Per tali motivi il ricorso deve essere accolto e, contestualmente, deve essere ordinata l’esibizione dei documenti così come richiesti dal ricorrente”.
dott. Matteo Acquasaliente
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