L’accesso agli atti defensionale e obbligo di rispondere
Nella fattispecie concreta, il privato avanzava al Comune un’istanza avente un duplice obiettivo: conoscere gli esiti dell’attività istruttoria che il Comune avrebbe dovuto svolgere a seguito di una precedente istanza avanzata per sollecitare un ordine di demolizione e l’annullamento d’ufficio dei titoli abilitativi rilasciati a un altro cittadino; nonché acquisire gli atti relativi agli incombenti assolti ai sensi del cd. accesso agli atti defensionale, alla luce di un giudizio amministrativo pendente.
Il TAR Veneto ha affermato che il Comune non era tenuto a dare corso all’azione amministrativa, ma certamente era tenuto a fornire una risposta circa le decisioni assunte e gli eventuali provvedimenti adottati.
Post di Alberto Antico – avvocato
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