L’ANAS non è soggetta all’accesso civico generalizzato
Il TAR Veneto ha affermato che ANAS s.p.a., come stazione appaltante, non è assoggettata all’accesso civico generalizzato, in quanto società partecipata al 100% da Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a., ossia da una società quotata ex art. 2, co. 1, lett. p d.lgs. 175/2016, e come tale esclusa dagli obblighi ostensivi, poiché l’art. 2-bis, co. 2, lett. b d.lgs. 33/2013 esonera dagli stessi le società quotate, nonché le società da esse partecipate.
Post di Alberto Antico – avvocato
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