Concessioni demaniali marittime e procedure selettive già avviate nel 2024

22 Mag 2025
22 Maggio 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che, avuto riguardo al carattere preciso e incondizionato degli obblighi previsti dalla dir. 2006/123/CE (cd. direttiva Bolkenstein), qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali, gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.

È illegittimo il provvedimento del Comune di revoca delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime già avviate, motivato sulla base della generica necessità di riconsiderazione di un diverso interesse pubblico in ragione della sopravvenienza normativa (il d.l. 131/2024, come convertito dalla l. 166/2024, di modifica della l. 118/2022) che ha introdotto una proroga delle concessioni in essere fino al 30 settembre 2027. L’attuale testo dell’art. 4, co. 13 l. 118/2022 disciplina il regime temporale di applicazione della novella introdotta in materia di concessioni balneari, prevedendo che la stessa si applichi “alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui al comma 1 avviate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e ai relativi atti concessori”, con salvezza, quindi, delle procedure selettive in corso. Il Comune avrebbe dovuto adeguatamente esternare le ragioni che suggerivano di disapplicare la salvezza delle procedure in corso, esaustivamente motivando le ragioni di quella scelta.

L’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali non conformi al diritto dell’UE (nella specie quelle che introducevano e continuano ad introdurre le illegittime proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative) incombe non solo sui giudici, ma anche sulle Autorità amministrative, ivi comprese quelle comunali.

Post di Alberto Antico – avvocato

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