Chiarimenti regionali sulle barriere architettoniche

21 Mag 2019
21 Maggio 2019

Pubblichiamo una nota regionale che fornisce alcuni chiarimenti in materia di barriere architettoniche. 

Il Comune di Spinea, infatti, ha chiesto alla Regione Veneto come deve essere applicato il  punto  2.5 dell'art. 6 della D.G.R.V. n. 509/2010 ("2.5 Gli edifici unifamiliari e quelli plurifamiliari privi di parti comuni sono esonerati dall’obbligo della visitabilità in relazione all’interno delle singole unità abitative. Per queste va dimostrato il requisito dell’adattabilità, come definita dall’art. 4 lett. C)", nel caso di una casa a schiera o unità unifamiliare che non hanno parti comuni (con giardino esclusivo  alla singola unità).

Nello specifico è stato chiesto quale livello debba essere garantito (accessibilità/visitabilità e/o adattabilità) nel percorso compreso tra lo spazio pubblico e l'ingresso ai locali chiusi dell'unità, se si applicano criteri diversi per spazi esterni pubblici e giardini ad uso esclusivo e se sono ammessi gradini che precedono l'accesso alla casa a schiera.

 L'ente regionale ritiene che deve essere garantita l'adattabilità all'interno dell'unità abitativa a schiera e l'accessibilità fino all'ingresso all'unità (e quindi anche sullo spazio esterno pertinente alla singola unità a schiera).

ParereRegione16-5-2019PerItaliaiusParereRegione16-5-2019PerItaliaius

1 reply
  1. Anonimo says:

    sempre fatto noi…

    Rispondi

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