Le novità in materia di agibilità apportate dalla cd. riforma Salva casa
Il TAR Veneto ha affermato che il comma 5-bis dell’art. 24 d.P.R 380/2001, inserito dalla cd. riforma Salva casa, attribuisce al progettista la valutazione dell’adeguatezza delle soluzioni progettuali adottate, anche, specificamente, in tema di «altezza» dei locali di cui viene fissato dalla normativa un valore minimale, con possibilità di attestare la «deroga».
In sede di «asseverazione», permane un parametro di riferimento per il progettista che ha la necessità di constatare l’esistenza del rispetto del limite minimo di 2,70 m di altezza per i locali abitabili, ovvero l’applicabilità della (ammessa) possibilità della «deroga» (nuova, introdotta dalla normativa del 2024) ma solo in caso di riconosciuto rispetto (e riscontro) delle condizioni alternative/compensative (“almeno una”), fissate, in modo determinato ed esplicito dal successivo comma 5-ter art. cit. (quali elementi concreti condizionanti la deroga).
Nel caso di specie, trattandosi della richiesta di cambio d’uso da residenziale a turistico, si doveva anche fare riferimento, a livello regionale, all’art. 5 All. A alla D.G.R.V. 31 marzo 2015, n. 419.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Sentenza molto interessante che esamineremo nel programmato
WEBINAR
“1 – il mutamento della destinazione d’uso degli immobili
2 – il recupero dei sottotetti ai fini abitativi e non come districarsi tra legge statale (dpr 38072001), legge regionale (lr 6/2025) e norme comunali (nto)”
venerdì 27 febbraio 2026
dalle 9.30 alle 13.30
relatori
prof. avv. alessandro calegari
avv. domenico chinello
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