A chi spetta la bonifica dei suoli inquinati dai rifiuti?
Il TAR Catania ha chiarito che il Codice dell’ambiente (d.lgs. 152/2006) prevede due distinte fattispecie di inquinamento da rifiuti: 1) “l’evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito”, regolato dagli artt. 242 ss.; 2) “l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo”, regolato dall’art. 192.
Il TAR ha proseguito, affermando che la bonifica dei suoli ex art. 192 cod. amb. spetta al responsabile dell'abbandono o del deposito dei rifiuti; ovvero, in via solidale, al proprietario o a chi abbia a qualunque titolo la disponibilità dell’area, purché siano in situazione di dolo o colpa rispetto all’illecito amministrativo.
Non è quindi configurabile una responsabilità oggettiva dell’attuale proprietario o detentore del fondo inquinato, né del curatore fallimentare.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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